1. Le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 13, comma 1, perseguono i seguenti obiettivi:
a) aggiornare professionalmente e riqualificare tutto il personale attualmente impiegato nei vari servizi, nonché del personale convenzionato, in funzione delle modalità di nascita previste dalla presente legge;
b) aggiornare sulle tecniche e metodologie ostetriche e sulle tecniche di parto-analgesia al fine di assicurare la continua verifica della validità scientifica e dell'efficacia delle procedure mediche e chirurgiche in uso e comunemente accettate;
c) valorizzare il confronto clinico come momento di aggiornamento e confronto e di garanzia della qualità della conduzione clinica;
d) attivare la collaborazione continua pluridisciplinare, sia clinica che di aggiornamento, tra i reparti e i servizi di ostetricia, di neonatologia e di anestesia al fine di ottimizzare gli interventi e le comunicazioni tra i reparti;
e) promuovere la formazione all'assistenza domiciliare al puerperio;
f) promuovere la formazione di équipe multidisciplinari che partecipino ordinariamente alle diverse fasi dell'assistenza alla nascita.